Art. 19.

      1. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfacimento delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.
      2. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati all'articolo 15, comma 4, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.